Condizioni generali di contratto

1. Campo di applicazione

1.1   Principio

Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito “CG”) disciplinano le condizioni quadro che favoriscono una buona collaborazione con i clienti nonché la fornitura di diverse prestazioni rientranti nell’ambito della tecnologia delle informazioni e il relativo contesto.

Esse costituiscono la base di tutti gli incarichi e i contratti stipulati o gestiti tra la Optiwork SA (di seguito “Optiwork “) ed i suoi clienti (di seguito “Cliente”).

Tra i contratti citati si annoverano in particolare:

  • Contratto di licenza DOMUS
  • Contratto di licenza BRZ-Software
  • Contratto di manutenzione DOMUS
  • Contratto di manutenzione BRZ-Software
  • Tutte le Conferme d’ordine non contestate
  • Elenco delle prestazioni
  • Contratto Hosting DOMUS Connect
  • Contratto Hosting BRZ-Connect
  • Contratto CoFi-Outsourcing e Salari-Outsourcing

 

1.2   Ordine di priorità

In mancanza di accordi diversi, le seguenti disposizioni valgono per tutte le prestazioni fornite dalla Optiwork. In caso di contraddizioni tra i singoli elementi dei contratti, vale il seguente ordine di priorità:

  1. Accordi individuali
  2. Contratti singoli specifici della Optiwork (ad es. Contratto di licenza DOMUS)
  3. Elenco delle prestazioni
  4. CG
  5. Codice delle obbligazioni svizzero (CO)

 

1.3   Applicazione CG

Il Cliente accetta la validità delle disposizioni in esse contenute per tutti i contratti stipulati tra le parti.

 

1.4   Contenuto del contratto

Le prestazioni effettivamente dovute sono definite nei contratti conformemente al punto 1.1.

 

1.5   Rapporto tra le parti

Le presenti CG non pregiudicano né la libertà della Optiwork né la libertà del Cliente di stipulare accordi di uguale o simile tenore con altre parti, di offrire prestazioni a terzi o di richiedere prestazioni a terzi.

Il Cliente non può vantare, in virtù delle presenti CG, né diritti alla stipula di contratti successivi né una prelazione temporale in riferimento a contratti successivi.

 

1.6   Cessazione del contratto

I mandati cessano con la regolare esecuzione, salvo accordi diversi presi nei singoli contratti. I contratti individuali cessano con la prevista decorrenza del contratto o con la disdetta scritta data nel rispetto del termine di preavviso concordato.

 

2.   Esecuzione del contratto

2.1   Luogo d’adempimento

Le prestazioni della Optiwork possono essere effettuate, secondo opportunità e a sua discrezione, presso il Cliente, nel luogo di installazione o in una sede della Optiwork SA.

2.2   Diritto di sostituzione

La Optiwork è autorizzata, a propria discrezione, a eseguire personalmente le proprie obbligazioni contrattuali o ad affidarne l’esecuzione a terzi. In quest’ultimo caso, la Optiwork rimane comunque l’unica parte responsabile.

 

3.   Obbligo di cooperazione del Cliente

3.1   In generale

In linea di principio il Cliente è personalmente responsabile della propria infrastruttura IT.

Egli si impegna a sostenere le attività della Optiwork necessarie alla realizzazione del progetto e alla manutenzione. In particolare il Cliente crea gratuitamente nell’ambito della propria sfera aziendale tutti i presupposti organizzativi e tecnici necessari per la regolare esecuzione delle prestazioni.

3.2   Contenuto degli obblighi di collaborazione

Egli si impegna in particolare a soddisfare seguenti i requisiti:

  • Designazione di un capoprogetto per la durata di un progetto, il quale sia autorizzato e in grado di prendere le decisioni intermedie necessarie alla realizzazione del progetto stesso.
  • Presentazione puntuale di tutte le informazioni e dei documenti rilevanti per la corretta fornitura delle prestazioni.
  • Indicazione della gestione e dei procedimenti operativi, delle analisi disponibili e degli strumenti ausiliari impiegati.
  • Puntuale e sufficiente messa a disposizione di tempo di calcolo (incl. operating, supporto sistemi), dati di prova e capacità di rilevamento dati.
  • Creazione e tenuta di un sistema di backup dei dati aggiornato e controllato per ogni intervento al sistema.
  • Concessione del tempo necessario per l’introduzione e la formazione.
  • Supporto nell’analisi e nella correzione di errori presenti nei programmi.
  • Collaudo e controllo puntuale delle prestazioni.

 

3.3   Diritti di terzi

Solo il Cliente deve assicurare di essere in possesso di tutti i diritti di terzi necessari per modificare, adeguare o utilizzare prodotti software o database non forniti dalla Optiwork. Egli si assume la responsabilità di garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Optiwork non violi alcuna disposizione di legge o di altro tipo (es. enti normativi, certificazioni).

 

3.4   Informazioni sugli obblighi di cooperazione richiesti

La Optiwork comunica per tempo al Cliente le modalità di cooperazione necessarie, in modo che il Cliente possa programmare e mettere a disposizione le risorse necessarie con sufficiente anticipo.

 

3.5   Richiamo scritto da parte della Optiwork

In caso di mancata o ritardata osservanza degli obblighi di cooperazione da parte del Cliente la Optiwork lo dovrà richiamare immediatamente per iscritto; in caso contrario gli obblighi di cooperazione saranno considerati assolti.

 

3.6   Conseguenze della non corretta osservanza degli obblighi di cooperazione

Il Cliente che non offra la cooperazione concordata entro i tempi richiesti dovrà pagare i conseguenti tempi di attesa secondo le tariffe generali previste per gli onorari Optiwork. In caso di osservanza incompleta o ritardata degli obblighi di cooperazione oppure in caso di modifica successiva dei dati forniti, la Optiwork prorogherà la scadenza per l’esecuzione del contratto in misura adeguata.

 

4.   Modifiche e integrazioni delle conferme d’ordine

4.1   Esigenza dell’accordo scritto

Modifiche, integrazioni o estensioni dei compiti affidati, della procedura e dei risultati del lavoro devono essere definite in un apposito accordo scritto.

 

4.2   Richieste di modifiche/integrazioni da parte del Cliente

Se il Cliente richiede modifiche o integrazioni, la Optiwork verifica tali richieste ed entro un termine opportuno, che non supererà comunque i 20 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica o integrazione, comunicherà al Cliente le conseguenze di tipo contrattuale derivanti da tali richieste (in particolare costi, scadenze, conseguenze sul progetto, obblighi di cooperazione). Entro una scadenza opportuna il Cliente comunicherà quindi alla Optiwork se tali modifiche/integrazioni devono essere apportate. Fino all’accordo scritto sopra menzionato, la Optiwork proseguirà i lavori del progetto conformemente al contratto in essere, salvo il caso di accordi diversi intercorsi tra le parti.

 

4.3   Modifiche/integrazioni dovute a circostanze non attribuibili alla Optiwork

Le precedenti disposizioni sono applicabili per analogia qualora, per cause non imputabili alla Optiwork, venga modificata la spesa della Optiwork o sia messo a repentaglio il rispetto dei termini.

 

5.   Segretezza

5.1   Principio

Le parti si impegnano ad attribuire carattere di segretezza e a non rendere accessibili a terzi tutte le informazioni aziendali specifiche e non generalmente accessibili o di pubblico dominio, i dati e documenti di qualsiasi tipo di cui vengono a conoscenza nell’ambito dei rapporti contrattuali o in altro modo. Lo stesso obbligo dovrà essere imposto anche a terzi cui le parti contraenti si rivolgono e sarà valido durante e oltre la durata del rapporto contrattuale.

 

5.2   Protezione del diritto d’autore

Il Cliente riconosce che le prestazioni fornite dalla Optiwork, in particolare il software sviluppato dalla Optiwork stessa, sono coperte dal diritto d’autore.

 

5.3   Input per soluzioni specifiche

Il Cliente e la Optiwork hanno interesse a perfezionare soluzioni specifiche di settore.

La Optiwork può utilizzare le conoscenze ricevute in questo contesto per il perfezionamento delle prestazioni e dei programmi.

 

6.   Condizioni 

6.1.  Prezzi

I prezzi delle prestazioni così come di prodotti software e hardware sono disciplinati nell’ambito dei singoli contratti o in un apposito elenco delle prestazioni.

Per le prestazioni e in base alla prestazione da fornire, si definisce un quadro finanziario generale basato sul calcolo del tempo necessario. Le ore sono una grandezza stimata; il dato effettivo può essere superiore o inferiore. Eventuali divergenze possono essere conteggiate correntemente.

 

6.2.  Fatturazione

La Optiwork è autorizzata a fatturare, in funzione dell’entità della fornitura, pagamenti in acconto e/o prestazioni parziali. I termini di pagamento vengono regolamentati nell’ambito dei singoli contratti o nell’elenco delle prestazioni. Le fatture presentate devono essere saldate entro 10 giorni dal ricevimento, salvo accordi diversi.

 

6.3   Diritti di proprietà e riserva della proprietà

La Optiwork mantiene la proprietà sui beni materiali forniti fino al pagamento completo. La Optiwork è autorizzata a far registrare i beni materiali nel registro dei patti di riserva della proprietà.

 

6.4.  Passaggio del beneficio e del rischio

Beneficio e rischio connessi ai sistemi forniti passano al Cliente nel momento in cui, nei locali del Cliente, il sistema è pronto per l’allacciamento alla rete elettrica. L’allacciamento del sistema alla rete elettronica avviene a rischio del Cliente, anche nel caso in cui la responsabilità di tale allacciamento competa a terzi.

 

7.   Garanzia e accettazione delle prestazioni

7.1   Garanzia 

7.1.1. Principio

La Optiwork applica la massima cura sulla fornitura delle proprie prestazioni, operando in scienza e coscienza. Essa assicura che prodotti e prestazioni funzionino come concordato tra le parti. Non è tuttavia possibile escludere con certezza piccoli difetti che comunque non compromettono in modo rilevante l’uso previsto.

 

7.1.2. Per il software di produzione propria

Valgono le disposizioni del contratto di licenza software DOMUS ERP.

 

7.1.3 Per prodotti hardware e software di terzi

Valgono le disposizioni di garanzia del fornitore terzo.

 

7.2   Accettazione

L’accettazione avviene dopo la fornitura della prestazione. Un verbale di accettazione è previsto solo in base a uno specifico e reciproco accordo.

 

7.3   Il post collaudo

Per il tempo successivo al collaudo le parti stipulano un contratto di manutenzione.

 

7.4   Denuncia dei vizi

La denuncia dettagliata e scritta dei vizi deve essere notificata dal Cliente alla Optiwork nel corso di un progetto o al massimo 30 giorni dopo il ricevimento di una fattura parziale o conclusiva.

Per difetti, le parti contraenti intendono divergenze rilevanti rispetto alle specifiche definite nella conferma d’ordine, nel contratto o nella descrizione del programma, tali da ridurre notevolmente il valore o compromettere l’idoneità per l’uso previsto nel contratto o nel mandato.

 

7.5   Eliminazione gratuita di eventuali difetti

La Optiwork elimina i difetti denunciati e riconosciuti dalla Optiwork senza costi per il Cliente. La Optiwork non si fa carico di eventuali spese del Cliente.

 

7.6   Eliminazione di eventuali difetti a pagamento

Se, dopo un esame congiunto effettuato da entrambe le parti, dovesse emergere che un difetto segnalato non è univocamente imputabile alla Optiwork, il Cliente sarà tenuto a risarcire alla Optiwork le spese sostenute, secondo i prezzi e alle condizioni vigenti.

 

7.7   Ulteriori pretese

Sono espressamente esclusi altri rimedi giuridici oltre alla riparazione, fatto salvo il risarcimento danni in caso di colpa grave o intenzionalità. In particolare il Cliente non è autorizzato a effettuare personalmente la riparazione o a farla eseguire da terzi e a rivendicare i costi corrispondenti alla Optiwork.

 

8.   Responsabilità

8.1   Presupposti

In caso di violazioni contrattuali o azioni illecite imputabili alla Optiwork o ai suoi collaboratori, la Optiwork risponde solo se la violazione contrattuale o l’illecito sono dovuti a dolo o colpa grave.

 

8.2   Limitazione della responsabilità

Se nei singoli contratti non è concordata un’ulteriore limitazione della responsabilità o dell’obbligo di risarcimento danni, l’ammontare massimo del risarcimento danni è in ogni caso limitato ai pagamenti annuali già effettuati o agli importi dovuti dal Cliente in virtù del contratto individuale corrispondente. Questo vale anche per pretese di risarcimento danni del Cliente in caso di disdetta del contratto o rescissione dal contratto da parte del Cliente.

 

8.3   Danni conseguenti

La Optiwork non risponde in nessun caso di danni conseguenti a difetti, danni indiretti, lucro cessante, danni da frustrazione o pretese di terzi avanzate verso il Cliente.

 

8.4   Esclusione di pretese di garanzia e responsabilità

Tutte le pretese di responsabilità e garanzia sono escluse in caso di intervento di terzi sui prodotti senza esplicito consenso della Optiwork o se il Cliente, senza esplicito consenso della Optiwork, esegue o fa eseguire modifiche alle caratteristiche dell’hardware, alle installazioni, al software operativo o ad altri prodotti software correlati alla prestazione della Optiwork.

 

8.5   Cooperazione insufficiente del Cliente

Se il difetto si basa sui compiti indicati dal Cliente o sulla cooperazione carente e/o insufficiente del Cliente, sono escluse tutte le pretese di responsabilità e garanzia.

 

8.6   Impedimento della fornitura delle prestazioni

Se, per motivi non imputabili alla Optiwork, la Optiwork è impossibilitata a rispettare puntualmente e adeguatamente tutti gli impegni derivanti dal contratto, non si avrà alcuna pretesa di responsabilità.

 

9.   Ricorso attivo e passivo a collaboratori

L’assunzione o l’impiego di collaboratori o ex collaboratori della Optiwork durante il contratto di lavoro e per un anno successivo ad esso può avvenire solo su reciproco accordo. In caso di contravvenzione alla precedente disposizione il Cliente si impegna a eliminare immediatamente la condizione di irregolarità. Restano riservate eventuali pretese di risarcimento danni da parte della Optiwork.

 

10.  Risoluzione

Le presenti CG possono essere risolte solo quando non sussistono più contratti individuali non completati. Le disposizioni concernenti la limitazione di responsabilità, garanzia e segretezza restano valide anche in caso di risoluzione delle presenti CG o di contratti individuali.

 

11.  Disposizioni conclusive

Il rapporto contrattuale tra le parti si basa esclusivamente sulle presenti CG, sui contratti individuali e sui relativi allegati. Essi sostituiscono le trattative e la corrispondenza intercorse prima della stipula dei contratti. Le Condizioni generali di contratto del Cliente non hanno validità.

In caso di nullità o mancata esecutività di singole disposizioni, tali disposizioni dovranno essere sostituite da altre che si avvicinino il più possibile alle disposizioni non valide o non applicabili. Le altre disposizioni restano valide.

 

12. Diritto e foro competente

12.1  Diritto applicabile

Per le disposizioni contrattuali e per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale vale il diritto svizzero.

 

12.2  Intesa amichevole

In caso di divergenze d’opinione entrambe le parti si impegnano, prima di rivolgersi al giudice, a risolvere la controversia per via amichevole e a tal fine a offrire alla controparte almeno un’occasione sufficiente per esprimere un parere scritto.

 

12.3. Foro competente

Foro competente per eventuali controversie tra il Cliente e la Optiwork è Rotkreuz.